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L’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, è recentemente intervenuta, con la determinazione n. 1/2015, sulla questione riguardante l’interpretazione del nuovo comma 2-bis dell’articolo 38 che, come noto, ha disciplinato l’istituto del “soccorso istruttorio, prevedendo l’applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive presentate in gara ai fini della partecipazione.
Nella determinazione che ANAC ha adottato a seguito di consultazione di tutti i soggetti interessati, sono state accolte gran parte delle osservazioni dell’ANCE, relative alla corretta modalità applicativa della disposizione.
In particolare, l’ANAC ha condiviso, come auspicato dall’ANCE, che la sanzione debba essere pagata dal concorrente esclusivamente nel caso in cui intenda sanare l’irregolarità commessa e voglia rientrare in gara, e non per il solo fatto di aver commesso tale errore.
Inoltre, è stato chiarito che la sanzione ha carattere omnicomprensivo e, pertanto, deve essere intesa a sanatoria di tutte le irregolarità commesse dal concorrente.
Per opportuna conoscenza, alleghiamo copia della determinazione ANAC ed una nota di approfondimento tecnico predisposta dagli Uffici dell’ANCE.