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Il credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa” può essere utilizzato in parte in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’acquisto della nuova abitazione, ed in parte in diminuzione dall’IRPEF, ovvero in compensazione con altre imposte.
Estensione da
Queste le novità della «Guida dell’Agenzia delle Entrate Fisco e casa: acquisto e vendita», aggiornata al mese di aprile 2015, che fa il punto sul regime fiscale applicabile all’acquisto di abitazioni, che tiene conto delle recenti novità di prassi e normative.
In particolare, nella Guida vengono illustrate, fra l’altro:
A) il credito d’imposta a favore dei contribuenti che, entro un anno dalla vendita di un’abitazione, acquistata con i benefici “prima casa”, provvedano ad acquistare un’altra unità immobiliare, da adibire nuovamente ad abitazione principale.
A tal riguardo, riprendendo i chiarimenti contenuti nella C.M. 17/E/2015, l’Agenzia delle Entrate precisa che il credito d’imposta può essere utilizzato:
B) la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto abitazioni poste all’interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, ovvero da cooperative edilizie, che provvedono, entro diciotto mesi dal termine dei lavori, alla successiva vendita o assegnazione dell’immobile.
In tale ipotesi, si ricorda che la detrazione IRPEF del 50% va calcolata forfetariamente, su un importo pari al 25% del corrispettivo di acquisto, da assumere nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
Con riferimento agli ulteriori argomenti di interesse, l’Agenzia delle Entrate illustra, altresì: