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Si ritiene necessario tornare, ancora una volta, sullo spinoso tema degli oneri della sicurezza aziendali, per segnalare un cambio di posizione sull’argomento da parte dell’ANAC.
Infatti, con un parere di precontenzioso dello scorso 8 aprile (parere n. 44 dell’8 aprile 2015) l’ANAC, diversamente dalla posizione precedentemente espressa sul tema nell’ambito del Bando Tipo n. 2/2014, ha deciso di conformarsi all’orientamento assunto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 20.3.2015, riconoscendo la legittimità di un provvedimento di esclusione da una gara di lavori pubblici, per mancata indicazione degli oneri della sicurezza aziendali.
In particolare, nel parere di precontenzioso viene precisato che, alla luce della soluzione interpretativa fornita dall’Adunanza Plenaria, è da ritenere che spetti al concorrente indicare nell’offerta economica i costi di sicurezza aziendali, pena l’esclusione dell’offerta anche se non prevista in bando.
Alla luce di tale innovazione e in attesa che si addivenga ad un definitivo chiarimento a livello normativo sulla questione, si ribadisce l’opportunità per le imprese associate di assumere un comportamento cautelativo al riguardo, indicando sistematicamente gli oneri della sicurezza aziendali in offerta, secondo il metodo di quantificazione indicato nel documento Itaca “Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici: prime indicazioni operative”, richiamato in precedenti comunicazioni.