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Il Ministero del Lavoro, con l’allegata Circolare n. 3/2016, ha fornito prime indicazioni operative in merito alla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs n. 81/2015 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della L. n. 183/2014”.
In particolare, è stato ribadito che, in virtù dell’abrogazione operata dall’art. 52 della suddetta disposizione normativa delle disposizioni relative ai contratti di collaborazione a progetto (artt. 61-69 del D.Lgs. n. 276/2003), le stesse risultano applicabili esclusivamente con riferimento alla regolamentazione dei contratti stipulati prima del 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del decreto).
Continuano, tuttavia, a trovare applicazione le disposizioni riferite ai “rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale”, ai sensi dell’art. 409 del c.p.c..
Pertanto, dal 1° gennaio 2016, alle collaborazioni esclusivamente personali (svolte senza l’ausilio di altri soggetti) e continuative (che si ripetono in un determinato arco temporale), stipulate a decorrere da tale data, nonché a quelle stipulate dopo il 25 giugno 2015, sarà applicata la “disciplina del rapporto del lavoro subordinato” (ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 81/2015), qualora siano organizzate dal committente con c.d. “etero-organizzazione” in ordine a orari e luoghi.
Sul punto, il Dicastero ha precisato che, ai fini di quanto sopra, dovrà essere riscontrata la presenza contestuale delle suddette condizioni di etero-organizzazione.
Con riferimento alla procedura di “stabilizzazione” (con contratto di lavoro a tempo indeterminato) dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e di titolari di partita iva, è stato chiarito che i datori di lavoro possono beneficiare dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs n. 81/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in presenza delle seguenti condizioni:
I lavoratori sottoscrivano atti di conciliazione in una delle sedi protette, di cui all’art. 2113 c.c., o davanti alle commissioni di certificazione, in merito alle possibili pretese relative alla qualificazione del pregresso rapporto;
il datore di lavoro non licenzi il lavoratore assunto nei 12 mesi successivi, salvo che per giustificato motivo oggettivo o giusta causa.
Tale procedura comporterà, dunque, l’estinzione di eventuali illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione, salvo il caso in cui la stessa abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso.
Ciò non precluderà, inoltre, la possibilità di poter godere dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla Legge di Stabilità 2016, a condizione che sia rispettato quanto previsto dall’ordinamento per il godimento dei benefici normativi e contributivi e salvo che, come chiarito con Interpello n. 2/2016, la riqualificazione del rapporto non avvenga a seguito di accertamento ispettivo.
Per quanto non riportato nella presente, si rinvia all’allegata Circolare Ministeriale e alla Circolare di commento della Confindustria, parimenti allegata.