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E’ stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge n. 193/2016 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”.
Come noto, durante l’iter parlamentare è stata approvata, come più volte richiesto dall’ANCE, la norma di interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e trasfertisti (art. 7 – quinquies del decreto legge che ivi si allega).
Si tratta di un importante successo dell’Associazione dopo anni di azioni al livello parlamentare e governativo a tutela delle imprese il cui operato, conforme alle disposizioni amministrative emanate in materia, era stato invece più volte messo in discussione da un orientamento giurisprudenziale di diverso avviso.
Nella norma di interpretazione autentica e, pertanto, con efficacia retroattiva, viene chiarito che il comma 6 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/86 TUIR), recante la disciplina della trasferta abituale, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni elencate, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 51 del TUIR suddetto, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51 (trasferta occasionale).
Come noto, l’istituto della “trasferta”, disciplinato dai suddetti commi, necessitava di un chiarimento univoco volto a dirimere definitivamente le criticità operative rilevate dagli operatori economici, in particolare appartenenti al settore edile e metalmeccanico.
Infatti, nel corso degli anni la materia era stata oggetto di numerosi interventi, sia di natura amministrativa che giurisprudenziale, riscontrando difformità interpretative sulla corretta normativa da applicare per i settori industriali caratterizzati da prestazioni lavorative svolte al di fuori della sede di lavoro in ragione della particolare specializzazione dell’attività esercitata.
Peraltro, anche con lettera congiunta al Ministro Poletti, tutte le parti sociali del settore edile e metalmeccanico, avevano richiesto fortemente una norma di interpretazione autentica sul tema, sottolineando che il perdurare della mancanza di una specifica disciplina sulla “trasferta” causava una serie di rilevanti problematiche per imprese e lavoratori.
Pertanto si richiama nuovamente l’attenzione sulla natura della norma che, in quanto di interpretazione autentica, potrà essere invocata, laddove ne ricorrano i presupposti, negli eventuali giudizi ancora in corso.