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Nuova disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di Cigo per eventi meteo

7 Dicembre 2016
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Con l’allegata nota n. 4752/16, l’Inps ha fornito i chiarimenti in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, pubblicato nella G.U. del 7 ottobre 2016, integrativo e correttivo, tra gli altri, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.

L’art. 2, comma 1 lett.a) del citato decreto correttivo ha infatti modificato la precedente previsione normativa che sanciva, per la presentazione delle istanze di Cigo, indipendentemente dalla causale invocata, il termine di 15 giorni dall’inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione.

Per effetto della modifica, voluta fortemente dall’Ance, relativamente alle istanze di Cigo per eventi oggettivamente non evitabili presentate dall’8 ottobre scorso, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016, si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

Pertanto, dal punto di vista operativo, potranno essere presentate, entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento, le domande di CIGO aventi le causali riconducibili agli eventi oggettivamente non evitabili, tra cui, per l’edilizia, i c.d. “motivi meteorologici”.

Il criterio della mensilizzazione dovrebbe arrecare evidenti benefici in termini di semplificazione, in quanto le imprese potranno presentare entro la fine del mese successivo un’unica domanda per tutti gli eventi meteo riconducibili ad un determinato mese con la relativa documentazione probatoria (bollettini).

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