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Con l’allegata circolare n. 2/18, il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative riguardanti i criteri per l’approvazione, ai sensi dell’art. 22 bis del D. Lgs. n. 148/15, dei programmi di proroga dei periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.
Tale trattamento, introdotto dall’art. 1, co. 133, della L. n. 205/17 (Legge di Bilancio 2018), potrà essere riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili (100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019), esclusivamente alle imprese con un organico superiore a 100 unità, aventi rilevante interesse strategico per l’economia regionale in cui insistono le proprie unità produttive, ed interessate da esuberi significativi nel contesto territoriale in cui operano.
Per l’accesso a tali periodi di proroga, anche con soluzione di continuità, le imprese dovranno aver già ottenuto un trattamento di Cigs approvato, ancora in corso o concluso nell’anno 2017, per riorganizzazione o crisi aziendale.
La prosecuzione del programma di Cigs è subordinata alla stipula di un accordo in sede governativa in cui, alla presenza delle regioni, convocate per la certificazione dei programmi riguardanti le politiche attive e per il riconoscimento della rilevanza economica ed occupazionale dell’azienda, dovrà essere quantificato l’onere finanziario stimato per far fronte alle sospensioni o riduzioni di orario dell’attività.
Per la proroga di una Cigs per riorganizzazione, fino ad un massimo di 12 mesi, oltre alla presentazione di un piano di gestione occupazionale, dovrà essere presentato un programma contenente l’indicazione degli investimenti/interventi “complessi”, nonché dei piani di recupero e riqualificazione occupazionale che non sia stato possibile attuare nell’ambito del precedente programma di riorganizzazione, approvato ai sensi dell’art. 21, co. 2, del D.Lgs. n. 148/15 e dei relativi limiti temporali previsti ex artt. 4 e 22 del medesimo decreto.
Per la proroga di una Cigs per crisi aziendale, fino ad un massimo di 6 mesi, dovrà, invece, essere presentato, oltre al piano di gestione occupazionale con una specifica indicazione delle azioni di politica attiva, un programma contenente un piano di risanamento “complesso” che non sia stato possibile attuare nel corso del precedente programma di crisi aziendale, approvato ai sensi dell’art. 21, co. 3, del D.Lgs. n. 148/15 e dei relativi limiti temporali previsti ex artt. 4 e 22 del medesimo decreto.
La nota ministeriale conclude ricordando che, per accedere a tali programmi di proroga di Cigs, dovrà essere presentata, tramite l’applicativo Cigsonline, un’apposita istanza, a cui dovranno essere allegate le relazioni attestanti il possesso dei requisiti suddetti.
Le istanze, che non sono soggette ai limiti procedimentali previsti dall’art 25 del D.Lgs. n. 148/15, saranno istruite seguendo l’ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.