L’obbligo di fatturazione elettronica in via anticipata che entrerà in vigore, a partire dal 1 luglio 2018, per le prestazioni rese dai subappaltatori nei contratti di appalto con la PA, riguarda i soli rapporti c.d. “diretti”, ovvero quelli che intercorrono tra titolare del contratto d’appalto e pubblica amministrazione, e tra appaltatore e subappaltatore, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.
Questo è quanto anticipato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.8/E del 30 aprile 2018 che, nel fornire i primi chiarimenti in tema di fatturazione elettronica e pagamento per la cessione di carburanti, ha chiarito l’ambito applicativo delle nuove regole per i contratti di appalto.
Sempre in data 30 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha emanato anche il Provvedimento n.89757/2018 e l’Allegato A (contente le specifiche tecniche) con il quale ha definito le regole per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche.
Circolare n.8/E del 30 aprile 2018
Si ricorda che la legge n. 205/2017 (c.d. legge di Bilancio 2018) ha reso obbligatoria dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, per le operazione cd. “B2B”, ovvero per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere tra soggetti IVA (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata).
In particolare l’obbligo di fatturazione elettronica entrerà in vigore, già dal 1° luglio 2018 per le fatture relative a:
– cessioni di benzina e di gasolio;
– prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito di un contratto di appalto, di lavori, di servizi o forniture stipulato con un’Amministrazione pubblica.
A tal proposito, con la Circolare n.8/E del 30 aprile scorso, viene chiarita la portata della norma per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica in via anticipata, in relazione ai contratti di appalto conclusi con la pubblica amministrazione.
Infatti l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1 luglio prossimo troverà applicazione solo nell’ambito dei “rapporti diretti” tra titolare del contratto di appalto e pubblica amministrazione, e tra appaltatore e subappaltatore, con esclusione dei passaggi successivi.
In sostanza dovranno essere documentate con fattura elettronica, esclusivamente le prestazioni rese dall’impresa che stipula il contratto di appalto con la pubblica amministrazione e le prestazioni rese dai subappaltatori nei confronti dell’appaltatore laddove quest’ultimo abbia concluso un contratto di subappalto per la realizzazione di alcune opere rientranti nell’appalto principale.
Il subappaltatore che, eventualmente, dovesse avvalersi di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, resta libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie almeno sino al 1° gennaio 2019.
Su questo tema la Circolare annuncia l’emanazione di un ulteriore documento volto ad esaminare le ulteriori e specifiche problematiche.
Con particolare riferimento, invece, all’anticipazione al 1 luglio, dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori la Circolare precisa che si tratta, in particolare, delle cessioni di benzina e gasolio destinate ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.
Sono, pertanto, escluse le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.
In tema invece di tracciabilità delle spese carburante, la Circolare precisa che gli ulteriori mezzi di pagamento individuati dal Provvedimento n. 73203/2018dell’AdE del 4 aprile scorso, quali mezzi idonei a comprovare l’avvenuta effettuazione delle operazioni, sono utilizzabili non solo ai fini della detraibilità dell’IVA, ma anche per la deducibilità dei costi di acquisto.
Provvedimento n.89757 del 30 aprile 2018
Con il Provvedimento n.89757/2018, l’Agenzia delle Entrate interviene per definire le regole tecniche perla fatturazione elettronica tra privati.
A tal fine, la fattura elettronica viene definita come “documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio”.
Per generare la fattura elettronica l’Agenzia delle entrate rende gratuitamente disponibili una procedura web, un’applicazione e un software da installare su PC.
La fattura elettronica può essere, poi, trasmessa al Sistema di Interscambio dal soggetto obbligato, oppure per suo conto da un intermediario, oltre che attraverso l’app e la procedura web, anche tramite “PEC” e, previo accreditamento al SdI, tramite “web service” o attraverso un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.
Se la fattura elettronica è destinata a un consumatore finale, o a un soggetto Iva che rientra nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente potrà valorizzare solo il campo “Codice Destinatario” con un codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file in un’apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate.
I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare elettronicamente le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio, utilizzando il servizio di conservazione elettronica, conforme a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (Cad), gratuitamente messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dopo aver aderito, anche tramite intermediari, all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia.