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Il Ministero dello Sviluppo Economico torna sull’iperammortamento per chiarire quali siano i beni a cui applicare l’agevolazione. Con la Circolare n.177355 del 23 maggio 2018, infatti, il Mise ha fatto il punto su alcune categorie di beni, non specificamente indicate nei documenti di prassi, per chiarire se siano agevolabili tramite iperammortamento.
Si ricorda che la legge n.205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha prorogato per il 2018, il c.d. iperammortamento, ovvero l’agevolazione fiscale spettante ai titolari di reddito di impresa per gli investimenti in chiave “Industria 4.0”.
Tale beneficio prevede per l’acquisto dei beni materiali digitali individuati dall’Allegato A della legge n.232/2016[2] (Bilancio 2017), una percentuale d’ammortamento pari al 250% che in sostanza consente, per questi beni, una maggiorazione del 150% del coefficiente d’ammortamento.
Allo stesso modo è stato prorogato anche l’ammortamento al 140% previsto per specifici beni immateriali strumentali, compresi nell’Allegato B della legge di Bilancio 2017, acquistati dagli stessi beneficiari del cosiddetto iperammortamento.
Va precisato che per fruire dell’iperammortamento per i beni digitali (sia materiali che immateriali) l’impresa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche idonee per includerlo negli elenchi di cui all’Allegato A o B della legge di Bilancio 2017 e che lo stesso è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione e alla rete di fornitura.
Per i beni digitali di costo unitario superiore a 500.000 euro tale attestazione deve essere sostituita da una perizia tecnica giurata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o da un Ente di certificazione accreditato.
Le istruzioni operative contenute nella Circolare del 23 maggio scorso riguardano soprattutto l’applicabilità del beneficio ad alcune tipologie di beni strumentali materiali non specificamente individuati negli esempi contenuti nei documenti di prassi, che sono stati oggetto di innumerevoli quesiti.
Da qui la necessità, avvertita dal Mise, di emanare la Circolare del 23 maggio scorso che si sofferma sull’applicabilità dell’iperammortamento a talune categorie beni quali, a titolo meramente esemplificativo: i distributori automatici di prodotti finiti e/o per la somministrazione di alimenti e bevande, i silos dotati di attrezzatura sensoristica, le componenti, i sistemi e le soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni, gli impianti di trattamento per la depurazione preliminare allo scarico delle acque reflue.
Con particolare riguardo, tra l’altro, ai silos di stoccaggio di nuova concezione, la Circolare ricorda che gli investimenti in beni immobili devono considerarsi esclusi dall’ambito di applicazione dell’iperammortamento (nonché del superammortamento), e conclude con l’affermazione che l’eventuale dotazione o aggiunta delle attrezzature sensoristiche nonché dei sistemi di ventilazione o di altri congegni e componenti impiantistiche non può in ogni caso modificare la natura immobiliare dell’investimento.
La Circolare precisa, comunque, che i chiarimenti in essa contenuti valgono anche per gli investimenti effettuati nel corso del 2017. Pertanto, nel caso di beni acquistati e messi in funzione nel corso del 2017 e per i quali, in via prudenziale, l’impresa abbia ritenuto non applicabile l’iperammortamento, ma che invece sulla base dei nuovi chiarimenti siano ammissibili, sarà possibile recuperare la quota di iperammortamento relativa al 2017 a partire dal 2018.