Per le imprese in contabilità semplificata, le spese derivanti da interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico si considerano effettuate nel momento dell’effettivo pagamento, secondo il regime di cassa. In tal caso, quindi, per fruire dell’Ecobonus e del Sismabonus è necessario che il pagamento sia effettuato con bonifico bancario o postale “parlante”. Di contro, ai fini di entrambe le detrazioni, tale obbligo non sussiste per tutte le imprese in contabilità ordinaria che operano secondo il principio di competenza.
Questa la precisazione contenuta nella risposta n. 46 del 22 ottobre 2018 resa dall’Agenzia delle Entrate, all’interpello di una società in contabilità semplificata che, ai fini dei “bonus fiscali” dubitava di dover effettuare il pagamento dei lavori di riqualificazione energetica e sismica effettuati su alcune unità immobiliari, tramite bonifico bancario, avendo esercitato l’opzione per la tenuta dei registri Iva senza le annotazioni relative a incassi e pagamenti (ai sensi dell’art. 18, co.5, DPR 600/1973).
Sul punto l’Agenzia si pronuncia, chiarendo che le imprese in regime di contabilità semplificata sono sempre tenute a effettuare il pagamento delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico mediante bonifico bancario o postale, in quanto per tali imprese opera il regime di cassa.
Questo obbligo, infatti, non viene meno a fronte dell’esercizio dell’opzione sopra indicata, che consente alle imprese minori di utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, senza effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati pagamenti e incassi. Tale possibilità, precisa l’Agenzia delle Entrate, rappresenta esclusivamente un criterio di semplificazione nella determinazione del reddito d’impresa, e non incide sulle modalità di determinazione del reddito imponibile, che resta ispirato al principio di cassa.
Con la risposta ad interpello n. 46 dello scorso 22 ottobre, l’Agenzia delle Entrate fa, quindi, il punto sulle modalità di pagamento delle spese per interventi di risparmio energetico e messa in sicurezza sismica ai fini delle detrazioni da Eco e Sismabonus, con particolare riguardo ai titolari di reddito da impresa.
Si ricorda che per quanto riguarda i contribuenti non titolari di reddito di impresa è stato chiarito che, sia ai fini dell’Ecobonus che ai fini del Sismabonus, le spese per gli interventi agevolati devono essere effettuate tramite bonifico bancario o postale cd. “parlante”, cioè completo della causale del versamento, con indicazione della norma di riferimento, codice fiscale del beneficiario, e partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.
Per quanto concerne, invece, i titolari di reddito d’impresa in contabilità ordinaria, la risposta dell’Agenzia delle Entrate in commento precisa definitivamente che, per tali soggetti l’obbligo di pagamento tramite bonifico bancario delle spese sostenute è escluso non solo, come già chiarito ai fini dell’Ecobonus, ma anche per usufruire del Sismabonus.
Con tale esplicita precisazione si possono, quindi, considerare definitivamente superate, nel senso indicato anche dall’Ance, le istruzioni per la compilazione del modello della dichiarazione dei redditi delle società di capitali “Redditi SC” laddove precisano che, per fruire del Sismabonus, anche questi soggetti sono obbligati a effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario.