Si rende noto che l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha pubblicato una nota operativa sull’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara.
In particolare, con riferimento alla presentazione dell’offerta, l’ANCI ammette la possibilità per le amministrazioni utilizzare mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle ipotesi derogatorie tassativamente previste dall’art. 52, comma 1, del Codice, escludendo che tale obbligo si concreti nella necessità tout court di utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione.
Tale possibilità prende giustamente atto del fatto che molte amministrazioni non dispongono nell’immediato di mezzi di trasmissione elettronici idonei a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza e inviolabilità della documentazione e delle informazioni di gara (vedi art. 52, comma 5 del Codice).
Infatti, le amministrazioni neppure potrebbero utilizzare, per l’offerta, la posta elettronica certificata (PEC) che garantisce l’integrità dei dati, ma di certo non può garantirne la riservatezza o l’apertura soltanto dopo le determinazioni in merito all’ammissibilità degli offerenti.
La soluzione suggerita nel breve termine dall’ANCI è quella di presentare, ad es., l’offerta su supporto informatico – chiavetta, CD o SD – inserendola all’interno della busta chiusa, sigillata e controfirmata.
Trattandosi comunque di un’interpretazione che non perde di vista il percorso di informatizzazione della P.A., ANCI ricorda che, fintanto saranno utilizzati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici, la stazione appaltante dovrà comunque motivare di volta in volta tale scelta (art. 52, comma 3 del Codice).
Da notare che la nota dell’ANCI conferma la posizione espressa dall’ANCE, anticipata nella news del 19 ottobre u.s., cui si fa rinvio (NEWS ANCE ID 34059 DEL 19 OTTOBRE 2018).
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Riferimenti esterni
– Nota ANCI del 19 ottobre 2018
– D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50