• cerca Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
    • ANCE Siracusa
    • Il Presidente e gli Organi
    • Lo Statuto
  • Servizi
  • News
    • Nazionali
    • Territoriali
  • Appuntamenti
  • Contatti
  • Cerca
  • HTML personalizzato

...

Restituzione del contributo di costruzione: come si calcola

6 Novembre 2018
Categories
Senza categoria
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

In caso di mancato utilizzo del permesso di costruire, il comune ha l’obbligo di restituire quanto già corrisposto dal privato a titolo di contributo di costruzione. Lo ha ribadito il TAR Toscana (sez. III, 12 ottobre 2018, n. 1312), precisando che l’amministrazione comunale è tenuta a restituire anche gli interessi legali poiché si è in presenza di una fattispecie di indebito arricchimento ed in particolare di “indebito oggettivo” di cui all’art. 2033 del Codice civile.

 

Tale articolo prevede infatti che “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento se chi lo ha ricevuto era in mala fede oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.

 

Nella fattispecie – relativa ad un permesso di costruire non utilizzato per impossibilità di allacciare l’immobile da realizzare alla rete idrica – il privato, sollecitato più volte il comune al rimborso di quanto corrisposto a titolo di contributo di costruzione senza ottenere risposta, ha chiesto al giudice, oltre agli interessi legali, anche il maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2 del Codice civile, costituito in particolare dalla rivalutazione monetaria. Al riguardo il TAR ha:

riconosciuto gli interessi legali a partire dalla data di presentazione della domanda di restituzione al Comune, avendo riscontrato la buona fede di quest’ultimo;
non riconosciuto la rivalutazione monetaria o comunque il risarcimento danno poiché l’art. 2033 genera la sola obbligazione di restituzione delle somme con gli interessi. In ogni caso ha precisato che il risarcimento del danno è comunque subordinato alla dimostrazione di aver subito un danno superiore all’importo degli interessi legali.

In allegato la sentenza del TAR Toscana 1312/2018

34219-TAR Toscana Sentenza 1312-2018.pdfApri
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Cookie Policy
Social Media Policy
Lavora con noi
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Utilizzando il nostro sito web si acconsente all'uso dei cookie anche di terze parti.
Leggi tuttoChiudi
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
ACCETTA E SALVA
ANCE SiracusaLogo Header Menu
  • Chi siamo
    • ANCE Siracusa
    • Il Presidente e gli Organi
    • Lo Statuto
  • Servizi
  • News
    • Nazionali
    • Territoriali
  • Appuntamenti
  • Contatti


  • Contatti

    Area Riservata