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Inps – Decontribuzione premi di produttività – Istruzioni operative

29 Dicembre 2018
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Con l’allegata circolare n. 104/18, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per la fruizione della riduzione contributiva sugli importi dei premi erogati a seguito della contrattazione di secondo livello.

 

La misura contributiva, che non è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell’Inps, spetta ai datori di lavoro privati per i premi di produttività erogati ai lavoratori subordinati, qualunque sia la tipologia contrattuale e la modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.

 

In particolare, si ricorda che l’art. 55 del D.L n. 50/2017 ha previsto che la suddetta decontribuzione si attui attraverso una riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota Inps per IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) a carico del datore di lavoro e con il totale esonero dai contributi da parte del lavoratore.

 

L’agevolazione opera fino ad un massimo di 800 euro annui sugli importo concessi ai lavoratori sotto forma di premi di risultato, a condizione però che, nell’ambito di un contratto collettivo aziendale o territoriale, i suddetti premi siano stati concordati nel rispetto delle seguenti condizioni:

 

– ammontare variabile;

– la corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione;

– con il coinvolgimento paritetico dei lavoratori.

 

A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate, con le circolari n. 28/E/2016 e 5/E/2018, ha chiarito che deve trattarsi di schemi organizzativi mirati a motivare il personale e a coinvolgerlo attivamente nei processi di innovazione, escludendo che tale finalità possa ottenersi con forme di mera consultazione dei lavoratori.

 

La riduzione è applicabile solo su premi e somme erogate in esecuzione di contratti collettivi sottoscritti dopo il 24 aprile 2017, ovvero, purché nuovamente depositati presso l’ITL competente, contratti già esistenti ma modificati o integrati successivamente a tale data per prevedere il coinvolgimento paritetico.

 

L’aliquota IVS da valutare ai fini della riduzione, seguendo il principio di cassa, è quella in vigore nel mese di corresponsione del premio agevolabile ed è una riduzione dell’aliquota cumulabile con altri benefici contributivi previsti dalle norme vigenti.

 

Nel caso in cui un lavoratore abbia stipulato più rapporti di lavoro, il beneficio contributivo può essere usufruito dal successivo datore di lavoro fino ad esaurimento del plafond di 800 euro di premio. A tal fine, il lavoratore deve comunicare al proprio datore la quota di premio di produttività ricevuta nel medesimo anno da un diverso datore e che fruisce della decontribuzione di cui all’articolo 55 del D.L. n. 50/17.

 

 

Dal punto di vista operativo, l’Istituto ha chiarito che, a decorrere dal flusso UniEmens di competenza novembre 2018, l’imponile erogato, pari al premio di risultato che beneficia della riduzione contributiva, andrà esposto nel nuovo elemento “ImponibilePremioRisDec” di “PremioRisDec” in “PremioRis” “DatiParticolari”, diventando un imponibile distinto rispetto a quanto indicato nell’elemento “Imponibile”.

 

Per la sistemazione dei premi erogati nei mesi trascorsi e aventi titolo alla riduzione contributiva, al fine di consentire il recupero della maggiore contribuzione versata, le aziende dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig) per i mesi di erogazione del premio non precedenti a maggio 2017.

34702-Circolare Inps n 104 del 18-10-2018.pdfApri
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