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Bonus mobili: l’Agenzia delle Entrate aggiorna la guida

16 Febbraio 2020
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L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato sul proprio sito internet la Guida «Bonus mobili ed elettrodomestici» (febbraio 2020), a seguito della proroga operata dalla Legge di Bilancio 2020.

Di recente, infatti, la legge n. 160/2019[1] (art. 1, comma 175) ha prorogato per tutto il 2020 il c.d. bonus mobili[2], ovvero la detrazione IRPEF del 50% delle spese complessivamente sostenute sino al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile ristrutturato.

Anche per il 2020 il bonus viene riconosciuto ai soggetti che hanno avviato –  a decorrere dal 1° gennaio 2019 – interventi, agevolati con il “bonus edilizia”[3], sull’abitazione cui sono destinati i mobili.

Si ricorda, a tal proposito, che l’ultima legge di Bilancio, ha prorogato a tutto il 2020 anche il bonus edilizia nella forma “potenziata” che consiste in una detrazione IRPEF del 50% per le spese di ristrutturazione sostenute sino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di 96.000 euro.

Non cambiano i presupposti necessari per poter usufruire del bonus mobili, ed in particolare, la sua connessione con il “bonus edilizia”, per cui resta indispensabile che i beni mobili o i grandi elettrodomestici vengano acquistati al fine di arredare un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia per la quale sia stata utilizzata la relativa agevolazione.

Nello specifico, rispetto ai termini che devono intercorrere tra l’acquisto dei mobili e i lavori di ristrutturazione, viene precisato che, ha diritto alla detrazione:

    • chi acquista mobili ed elettrodomestici nuovi nel 2020 ed ha realizzato interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio 2019;
    • chi ha acquistato i predetti beni nel 2019 ed ha avviato i lavori di ristrutturazione a partire dal 1° gennaio 2018.

Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella dell’acquisto dei beni[4].

Il beneficio è riconosciuto anche ai singoli condòmini, ciascuno per la propria quota, quando l’acquisto dei mobili è connesso a lavori di ristrutturazione delle parti condominiali, e i beni acquistati sono destinati ad arredare tali spazi[5].

La Guida, inoltre, elenca sia gli interventi edilizi necessari per avere la detrazione sia, a titolo esemplificativo, i beni mobili e i grandi elettrodomestici inclusi nell’agevolazione (viene escluso, ad esempio, l’acquisto di porte, pavimentazioni, tende e complementi d’arredo).

Tra i lavori di ristrutturazione rientrano: 

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti;
  • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
  • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

Per quanto riguarda l’importo detraibile, l’Agenzia conferma quanto già precisato in passato. Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito complessivamente alle spese sostenute per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, e da ripartirsi in 10 quote annuali di pari importo.

Tale limite riguarda la singola unità immobiliare comprensiva di pertinenze o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

In merito all’importo detraibile viene precisato, inoltre, che:

  • per gli acquisti effettuati nel 2019 e riferiti a interventi di ristrutturazione iniziati nel 2018 (anche se proseguiti nel 2019), l’importo massimo di 10.000 euro va considerato al netto delle spese eventualmente sostenute nel 2018 e per le quali si è già fruito del bonus;
  • per gli acquisti effettuati nel 2020 e riferiti a lavori iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2019 per le quali si è già fruito dell’agevolazione.

L’Ade ricorda, inoltre, che al fine di usufruire della detrazione, il pagamento va effettuato con bonifico o carta di debito o credito e che la data di pagamento necessaria per determinare la data dell’acquisto dei beni è individuata nel giorno di utilizzo della carta e non nel giorno di addebito sul conto corrente.

 


[1] Cfr. da ultimo ANCE “Legge di Bilancio 2020 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Misure fiscali di interesse” – ID N. 38132 dell’8 gennaio 2020.

[2] Cfr. art. 16, co.2 del DL 63/13, convertito con modifiche dalla legge 90/2013.

[3] L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). A regime si tratta di una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio. L’agevolazione, in questa forma, è stata oggetto di successive proroghe, inclusa quella operata dall’ultima legge di Bilancio n. 160/19.

[4] Tale circostanza può essere comprovata da eventuali abilitazioni, ove necessarie, oppure attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

[5] Il Bonus non è concesso se acquistano arredi per la propria abitazione.

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