Come noto, infatti, tale norma disciplina la sospensione di tutti i termini, perentori e ordinatori, relativi ai procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte o di ufficio. Tuttavia, l’estrema genericità della disposizione, non consentiva di comprendere, in modo inequivocabile, se la stessa potesse trovare applicazione anche con riferimento alle procedure di gara di cui al d.lgs. 50/2016.
Stante le numerose richieste di chiarimento pervenute al MIT sul punto dalle stazioni appaltanti , il Ministero ha ritenuto opportuno fornire una precisa interpretazione al riguardo, confermando che la norma si applica anche alle procure di gara per l’affidamento di appalti e concessioni, che rappresenta, anzi, la sedes materiae tipica di applicabilità della suddetta disposizione.
Trasmettiamo, quindi, il comunicato in oggetto, con riserva di inviare a breve la nota di approfondimento.