Si informa che, in data 10 maggio 2022, sono state adottate le Linee Guida, al fine di consentire lo svolgimento delle attività in cantiere nella consapevolezza della necessità di contemperare, in relazione al rientro nell’ordinaria attività economico‐sociale, in maniera appropriata il contrasto del rischio sanitario da infezione COVID‐19.
Il protocollo con le Linea Guida per prevenire la diffusione del Covid-19 nei cantieri, che il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con Anci, Upi, Anas Spa, Rfi Spa, le associazioni di categoria, fra cui l’Ance, e le federazioni del settore delle costruzioni di Cgil, Cisl e Uil, è stato adottato con un’ordinanza del Ministro della Salute e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022.
Si ricorda che è tutt’ora in vigore l’art. 42 del DL n. 18/2020, che equipara l’infezione da COVID-19 all’infortunio sul lavoro, in quanto privo di un termine di scadenza o di collegamenti con il perdurare dello stato di emergenza. Inoltre, resta ferma la garanzia contenuta nell’art. 29 bis della legge n. 40/2020 (anch’essa svincolata dallo stato di emergenza), che introduce una presunzione di rispetto degli obblighi dell’art. 2087 cc per i datori del lavoro che rispettino il Protocollo. Per queste ragioni, risulta opportuno continuare ad applicare i Protocolli aggiornati sulla base dell’andamento della pandemia, in modo tale da garantire la sicurezza dei lavoratori e la tutela assicurata all’impresa dal citato art. 29 bis.
Si segnala che le disposizioni contenute nelle Linee Guida presentano un contemperamento delle misure precedentemente adottate, alla luce dell’attuale rischio sanitario.
Le Linee Guida contengono le misure di precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria, con specifica attenzione all’ambiente di lavoro “cantiere”. Tali misure si estendono ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere. Il coordinatore per la sicurezza, ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede a integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con le misure contenute nelle presenti Linee Guida. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le predette misure di sicurezza anti‐contagio.
Pertanto, si raccomanda l’adozione delle seguenti misure:
I datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, le misure di precauzione disposte dall’autorità sanitaria da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato, e delle rappresentanze sindacali.
INFORMAZIONE SUGLI OBBLIGHI NEL CANTIERE
Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato bilaterale Formazione ‐ Sicurezza del settore delle costruzioni, informa tutti i lavoratori sulle disposizioni delle Autorità riguardo i seguenti obblighi:
‐ rispettare le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro al fine di accedere in cantiere (in particolare: utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni e tenere comportamenti igienico-sanitari corretti);
‐ informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della comparsa di qualsiasi sintomo influenzale o simil influenzale.
L’impresa affidataria, in collaborazione con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ove presente, definisce le modalità di informazione per gli altri soggetti che accedono in cantiere (es. tecnici, imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi, ecc.).
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione è di fondamentale importanza ed è necessario l’uso delle mascherine secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.
MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
Per le attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà far uso del dispositivo di protezione individuale per tutta la durata delle operazioni, laddove, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto si possano verificare contatti stretti per un tempo superiore ai 15 minuti.
PULIZIA E IGIENE NEL CANTIERE
Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera con prodotti igienizzanti degli spogliatoi e delle aree comuni, limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Nel caso di presenza di una persona con COVID‐19 si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi dalla stessa utilizzati. Le persone presenti in cantiere devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica.
GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi deve essere organizzato, di concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con i coordinatori della sicurezza, al fine di evitare assembramenti e con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali.
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria (come la tosse), lo deve dichiarare immediatamente al proprio datore di lavoro o al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST
Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID‐19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST, nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il medico competente – nel rispetto della privacy – segnala situazioni di particolare fragilità al datore di lavoro, il quale dispone le idonee misure di tutela del lavoratore; il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
Per quanto non riportato nella presente, si rimanda alla suddetta ordinanza.