Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in materia per segnalare che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E del 27 maggio 2022, avente a oggetto “Modifiche al Superbonus e ai Bonsu diversi dal Superbonus – Misure antifrode – Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34” – ha fornito, tra l’altro, chiarimenti e indicazioni operative in ordine alla disciplina di cui al comma 43-bis dell’art. 1 della legge n. 234/2021.
Come evidenziato dalla stessa Agenzia delle Entrate, i chiarimenti di cui sopra, riportati nel paragrafo 8. della circolare, riguardano disposizioni di natura non fiscale e, pertanto, sono resi con il contributo del Ministero del lavoro.
In via preliminare, vengono ripercorsi i contenuti della suddetta disposizione, che, con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, subordina il riconoscimento dei benefici fiscali connessi ai vari bonus edilizi all’applicazione, da parte dei datori di lavoro che eseguono i lavori edili, dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Viene quindi evidenziato l’ampliamento dell’ambito di applicazione del citato comma 43-bis (recentemente introdotto dalla legge di conversione del D.L. n. 21/2022 rispetto alla formulazione originaria della norma; cfr. comunicazione Ance del 24 maggio 2022): il limite dimensionale dei 70.000 euro deve essere parametrato al valore dell’opera complessiva e non più soltanto alla parte di lavori edili, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.
In altri termini, prosegue l’Agenzia, “il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili, di cui all’allegato X al d.lgs. n. 81 del 2008, sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2008.”
La circolare esplicita che, allo stato, sono in possesso dei suddetti requisiti i seguenti contratti collettivi del settore edile, identificati con i codici assegnati dal CNEL (che hanno, a tutti gli effetti, sostituito i codici utilizzati in precedenza dall’INPS):
F012 (che ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016), ossia il CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini sottoscritto da ANCE, Associazioni delle Cooperative, FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL;
F015, ossia il CCNL sottoscritto dalle Associazioni artigiane, FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL;
F018 (che ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017), ossia il CCNL sottoscritto da Confapi Aniem, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL.
L’Agenzia delle Entrate precisa anche che i lavori edili cui si riferisce la disposizione sono quelli espressamente previsti nel citato Allegato X e che “tale categoria non può essere suscettibile di interpretazioni estensive”, escludendo espressamente “i lavori consistenti nella posa in opera di elementi accessori in legno, nonché le attività di impiantistica accessoria, che sono regolati da appositi contratti collettivi di lavoro.”
La circolare precisa che grava sul committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.
Viene chiarito, altresì, che il suddetto obbligo va rispettato anche qualora il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero qualora i lavori edili siano oggetto di subappalto. In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con un general contractor, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese cui vengono affidati i lavori edili (ossia i contratti collettivi identificati con i codici di cui sopra) e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà essere indicato il contratto effettivamente applicato.
Sono, invece, esclusi dall’applicazione della disposizione in esame (che fa riferimento ai “datori di lavoro”) gli interventi eseguiti, senza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.
La circolare ricorda espressamente che resta, comunque, fermo il rispetto di quanto previsto in materia di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, ai sensi del DM n. 143/2021 (che, come è noto, per i lavori privati, anche non assistititi da bonus fiscali, trova applicazione per le opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a 70.000 euro). In particolare, l’Agenzia delle Entrate richiama l’obbligo per il committente di richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori.
Resta fermo, altresì, l’obbligo della verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui al d. lgs. n. 81/2008.
Tornando a illustrare le disposizioni del citato comma 43-bis, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori – comunque obbligatoria – non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.
Le disposizioni in commento si applicano ai contribuenti che fruiscono direttamente in dichiarazione dei redditi o che optano per le alternative alla fruizione diretta delle seguenti agevolazioni:
Superbonus, previsto dall’articolo 119 del DL n. 34/2020;
recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR;
efficienza energetica di cui all’articolo 14 del DL n. 63 del 2013;
adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL n. 63 del 2013;
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge di bilancio 2020;
installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui all’articolo 119, commi 5 e 6;
installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del DL n. 63 del 2013;
detrazione per le spese sostenute per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, prevista dall’articolo 119-ter del DL n. 34 del 2020;
credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, previsto dall’articolo 120 del DL n. 34 del 2020;
Bonus mobili, previsto dall’articolo 16, comma 2, del DL n. 63 del 2013, con riferimento ai presupposti interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR (ossia, come chiarito nella circolare, il Bonus mobili spetta solo nel caso in cui nell’atto di affidamento dei correlati lavori di ristrutturazione edilizia sia indicato, ove previsto, che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile);
Bonus verde, previsto dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Quanto ai controlli posti dal comma 43-bis in capo ai soggetti chiamati a rilasciare, qualora prescritto, il visto di conformità, l’Agenzia delle Entrate precisa che, qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000), rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.
Con riferimento alle verifiche in capo all’Agenzia delle Entrate (che può avvalersi dell’INL, dell’INPS e delle Casse Edili), la circolare precisa che l’Agenzia medesima riscontra la sussistenza del requisito relativo all’indicazione del contratto collettivo, mentre sono rimessi all’Ispettorato del lavoro i controlli secondo le ordinarie procedure.
Infine, nel ricordare che, come previsto dal citato comma 43-bis, la disciplina di cui sopra “acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data”, la circolare chiarisce che, nell’ottica di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e di tutela dell’affidamento degli stessi, le prescrizioni di cui al medesimo comma 43-bis operano con riferimento agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 e si applicano ai lavori edili avviati successivamente a tale data.