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Superbonus e cessione del credito: le novità introdotte dalla legge di conversione del Dl Aiuti

25 Luglio 2022
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Confermato lo spostamento al 30 settembre del termine entro cui i proprietari di ville unifamiliari devono aver effettuato il 30% dei lavori per poter fruire del Superbonus sino al 31 dicembre 2022. Ammessa la possibilità, per le banche, di cedere i crediti derivanti da Superbonus o dagli altri bonus edilizi, a favore dei propri correntisti purché diversi dai consumatori finali.

Queste, in sintesi, le principali novità introdotte, in tema di Superbonus, dal DL 50/2022 recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» convertito nella legge 15 luglio 2022, n. 91 (in vigore dal 16 luglio 2022 – Gazzetta Ufficiale n.164 del 15-7-2022).

Le novità in tema di Superbonus e cessione dei crediti sono contenute in particolare, nell’art. 14 che durante l’iter di conversione è stato parzialmente modificato, e attualmente prevede:

­ la proroga al 30 settembre 2022 del termine fissato al 30 giugno 2022, entro cui i proprietari di ville unifamiliari devono aver effettuato il 30% dei lavori onde poter fruire del Superbonus sino al 31 dicembre 2022 (art. 14, co.1, lett.a). La norma precisa che nel calcolo del 30% dei lavori possono essere compresi anche quelli non agevolati al 110%;
­ la possibilità per le banche di cedere in ogni momento il credito derivante dai bonus edilizi a tutti i propri correntisti diversi dai “consumatori o utenti”, come individuati dall’art.3, co.1, lett. a), del D. Lvo. 206/2005, senza possibilità per questi ultimi di ulteriore cessione del credito. Viene ammessa, in sostanza, la possibilità, per le banche e per le società appartenenti ad un gruppo bancario, di cedere, in qualunque momento, il credito ricevuto a tutti i soggetti esercenti attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale (art. 14, co.1, lett.b) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la stessa banca ovvero con la banca capogruppo. Nell’iter di conversione del decreto legge è stata quindi superata l’originaria formulazione dell’art. 14 che limitava la “quarta” cessione da parte di banche e gruppi bancari esclusivamente ai propri clienti professionali privati.
La novità su accennata, relativa all’inclusione nella platea dei cessionari dei titolari di partita IVA, secondo quanto previsto dal co. 1-bis dell’art.14, riguarda anche le comunicazioni di cessione o sconto in fattura trasmesse all’Agenzia delle entrate prima del 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della legge 91/2022).

Tuttavia, tale ultima disposizione va coordinata con quanto previsto dall’art.57, co. 3 dello stesso provvedimento, che invece prevede l’applicazione “delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b)” alle comunicazioni di prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

In sostanza, si può giuridicamente sostenere che la nuova normativa si applica sicuramente alle comunicazioni di prima cessione del credito effettuate dal 1° maggio 2022, mentre non è chiaro se la stessa possa retroagire alle cessioni intervenute prima di tale data, in linea con il reale intento del Legislatore.

Infatti, la norma nasce dall’esigenza di risolvere le criticità inerenti i cd. “crediti incagliati”, cioè quelli che, per effetto di comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate a partire dal 17 febbraio 2022 (data di entrata in vigore della disposizione che ha introdotto i limiti alla libera cessione dei crediti) e fino al 30 aprile 2022, risultavano già a disposizione delle banche per l’acquisto, ma che non sono più stati oggetto di compravendita.

In merito, l’ANCE sta sollecitando un intento specifico dell’Amministrazione finanziaria che confermi l’applicabilità delle disposizioni dell’art.14 a tutte le comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura trasmesse all’Agenzia delle Entrate a partire dal 17 febbraio 2022.

Accanto alle disposizioni in tema di Superbonus e cessione dei crediti occorre segnalare due ulteriori norme di interesse per il settore, introdotte in fase di conversione. Si tratta in particolare, dell’art. 15-bis in tema di disposizioni urgenti in materia di liquidità e dell’art.20-ter in tema di compensazione dei crediti verso la PA.

L’art. 15-bis interviene sulla dilazione delle somme iscritte a ruolo con una modifica dell’art. 19 del DPR 602/1973, e prevede che:

­ per le richieste di dilazione presentate dal 16 luglio 2022, venga elevata da 60.000 a 120.000 euro la soglia per ottenere la dilazione, senza dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
­ per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di pagamento accordati viene determinata nel caso di mancato pagamento di 8 rate, anziché 5. Ma in tal caso, lo stesso carico non potrà essere nuovamente dilazionato. In sostanza, in caso di decadenza per inadempienze, per i piani di rateizzazione presentati dal 16 luglio 2022, viene eliminata la possibilità di ottenere una nuova rateazione. Mentre in caso di decadenza dal beneficio concesso a seguito di richieste presentate prima del 16 luglio è possibile ottenere una nuova dilazione pagando integralmente le rate scadute al momento di presentazione della nuova richiesta.
­ la decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Con l’art. 20-ter viene messo a regime il meccanismo di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, di cui all’art. 28-quater del DPR 602/1973, estendendone l’applicazione anche ai crediti maturati verso la PA derivanti da prestazioni professionali.

In sostanza, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono a regime essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo notificate entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Viene quindi abrogato il co. 7-bis dell’art. 12 del DL n.145/2013 che, prima di questa modifica, regolava in via temporanea la disciplina delle compensazioni tra crediti verso la PA e le cartelle esattoriali in capo alle imprese avviate a decorrere dal 2014.

Viene, inoltre, confermato quanto già previsto dall’art. 21 della legge, che, per il 2022, innalza dal 20% al 50% (nel limite massimo annuale di 1mln di euro) il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali connessi a quelli in beni materiali “Industria 4.0” di cui all’allegato B alla legge 232/2016.  Si tratta delle spese per software, piattaforme e applicazioni, nonché per servizi relativi all’utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ovvero anche entro il 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione.

 

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