INPS e INAIL hanno pubblicato un comunicato stampa congiunto recante istruzioni per la cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di temperature elevate.
Il comunicato, riportato in allegato, richiama una pubblicazione Inail, rivolta a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, disponibile sul sito istituzionale, con la quale sono state recentemente aggiornate e diffuse le linee guida per prevenire le patologie da stress termico.
Per quanto riguarda le prestazioni CIGO erogate dall’Inps, viene specificato da INPS e INAIL che la causale “eventi meteo” è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate.
Le istruzioni fornite nella circolare Inps n. 139/2016 e nel messaggio Hermes Inps n. 1856/2017 precisano che sono considerate “elevate”, le temperature superiori ai 35° centigradi. Ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale possono essere considerate idonee anche le temperature “percepite”, più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione (cfr. documenti Ance del 4 agosto 2016 e dell’8 maggio 2017).
Al proposito, nel comunicato congiunto, vengono citati i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
L’azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica allegata alla domanda stessa, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo.
L’Inps, nel rispetto dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, provvede infatti autonomamente ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze tenuto conto della tipologia di attività lavorativa in atto.
Indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria qualora il responsabile della sicurezza dell’azienda disponga la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.
Si rammenta, comunque, che l’INL, nella nota n. 4639 del 2 luglio 2021 (cfr. documento Ance del 28 luglio 2021), con specifico riferimento al settore dell’edilizia, ha rilevato che, sullo stress termico ambientale, il Titolo IV del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., prevede precise responsabilità a carico dei coordinatori, oltre che dei datori di lavoro, desumibili dagli articoli 92 e 96 e dall’allegato XV del predetto decreto.
Le sedi territoriali Inps e la Direzione centrale ammortizzatori sociali Inps sono a disposizione delle aziende per fornire consulenza nonché completa assistenza nella presentazione delle domande e in tutte le fasi che seguono.