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Credito d’imposta non spettante o inesistente: il Mef chiarisce la differenza

10 Luglio 2025
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È arrivato l’atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze che fa luce sulla differenza tra le nozioni di crediti d’imposta non spettanti e inesistenti. Una distinzione da sempre risultata tanto ostica quanto importante, considerato che ricondurre una situazione all’una o all’altra categoria implica l’applicazione di differenti sanzioni sia amministrative che penali. Con l’atto d’indirizzo del primo luglio scorso, che fa seguito all’intervento legislativo portato dalla legge delega per la riforma fiscale, il Mef fornisce, invece, importanti chiarimenti.

Uno degli obiettivi della legge delega, difatti, è stato quello di delineare “una più rigorosa distinzione normativa, anche sanzionatoria, tra le tipologie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti”. Così il D.lgs. n. 87/2024, che ha riformato il sistema sanzionatorio tributario, ha previsto una nuova definizione – più circoscritta – di crediti inesistenti e contestualmente introdotto in modo esplicito la nozione di crediti non spettanti.

In particolare, per crediti inesistenti si intendono:

– i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;

– i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Al proposito, l’atto di indirizzo del Mef chiarisce che i requisiti del credito la cui assenza determina l’inesistenza dello stesso “possono attenere tanto al soggetto che fruisce dell’agevolazione quanto all’oggetto dell’agevolazione stessa”. Non solo. Tali requisiti sono non solo quelli risultanti dalla normativa primaria istitutiva della fattispecie agevolativa, ma anche quelli risultanti da disposizioni recate da fonti secondarie – quindi decreti ministeriali o regolamenti – espressamente richiamate dalla norma primaria.

Non rilevano, invece, “eventuali ulteriori fonti di dettaglio come ad esempio manuali tecnici, che non siano oggetto di esplicito richiamo nella norma istitutiva o nelle fonti secondarie che ne completano la disciplina ovvero per i quali il rinvio sia operato solo genericamente e non specificamente”.

In considerazione di tale “nuova definizione”, il Mef ritiene che anche il credito generato artificiosamente e direttamente nel modello di pagamento F24, suscettibile di emergere dai controlli automatici, è da ritenersi inesistente.

Per la prima volta, quindi, viene sistematizzata una definizione di crediti non spettanti, nella quale vengono fatte rientrare tre diverse tipologie:

– i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti o, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;

– i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;

– i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Ad esempio, si configura un’ipotesi di non spettanza quando il credito viene fruito in tempistiche minori rispetto alla ripartizione in quote annuali prevista per legge o quando il credito è fruito oltre i limiti di compensazione previsti per legge.

Questa distinzione, come anticipato, è estremamente rilevante in quanto si traduce in un differente – e più o meno severo – regime sanzionatorio applicabile.

Difatti, l’indebita compensazione di crediti inesistenti è punita in misura pari al 70% del credito. Sanzione che viene aumentata dalla metà al doppio se i requisiti oggettivi e soggettivi per fruire del credito “sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici”.

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