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Nuovo aggiornamento della Guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» (aprile 2015) a cura dell’Agenzia delle Entrate, disponibile sul sito Internet (www.agenziaentrate.gov.it). La Guida, che tiene conto degli ultimi chiarimenti forniti di recente con la Circolare 17/E del 24 aprile 2015, illustra le modalità applicative generali:
Anche in tal caso, il beneficio spetta sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015. In particolare, le novità della Guida contenute nella pubblicazione di aprile 2015 riguardano:
In tale ipotesi, viene confermato che l’agevolazione spetta a favore del beneficiario, a condizione che nel bonifico vengaindicato il suo codice fiscale, e che siano rispettati gli altri adempimenti previsti dalla normativa;
Al riguardo, ribadisce l’Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi in cui l’erede, già detentore, conceda l’immobile in locazione o incomodato nei successivi periodi d’imposta, non può fruire delle rate di detrazione riferite agli stessi anni. Tuttavia, se al termine della locazione o del comodato, l’erede riprende la detenzione dell’abitazione, potrà tornare a fruiredelle rate di detrazione residue, di competenza degli anni successivi;
Sotto tale profilo, viene confermato che, diversamente da quanto stabilito ai fini della detrazione per le ristrutturazioni edilizie, in caso di decesso del contribuente,le rate residue della detrazione per l’acquisto dei mobili, non ancora utilizzata in tutto o in parte, non si trasferiscono agli eredi per i restanti periodi d’imposta. Per completezza, si ricorda che nella recente C.M. 17/E/2015 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire più volte della detrazione IRPEF del 50%, con separati limiti di spesa pari a 96.000 euro, per l’esecuzione di diversi interventi di recupero su una medesima abitazione, a condizione che questi siano considerati autonomi dal punto di vista edilizio, e che vengano eseguiti in differenti periodi d’imposta, anche successivi tra loro. |
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