«Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» (gennaio 2015) con la proroga a tutto il 2015 della detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie, del “bonus mobili” e della detrazione IRPEF/IRES pari al 65% per gli interventi antisismici.
«Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» (gennaio 2015) con la proroga a tutto il 2015 della detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie, del “bonus mobili” e della detrazione IRPEF/IRES pari al 65% per gli interventi antisismici.
La Guida, disponibile anche sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), riepiloga le disposizioni contenute nella legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015) ed i recenti chiarimenti forniti in materia dall’Amministrazione finanziaria.
In particolare, nella Guida vengono illustrati:
L’Agenzia delle Entrate conferma, inoltre, che la proroga della detrazione IRPEF “potenziata” si applica anche alle spese sostenute per l’acquisto di abitazioni facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione che provvedono alla successiva alienazione, a condizione che il rogito sia stipulato entro 18 mesi dalla fine dei lavori1.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, viene confermato che la detrazione continuerà ad operare nella misura ordinaria del 36%, nel limite massimo di 48.000 euro, ai sensi dell’art.16-bis del D.P.R. 917/1986 – TUIR.
In tal ambito, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le risposte alle domande più frequenti (FAQ) presenti sul proprio sito Internet, nelle quali è stato, tra l’altro, chiarito che la detrazione IRPEF è riconosciuta:
Inoltre, alcune delle risposte alle domande più frequenti sono state confermate dalla medesima Agenzia nella propria Guida (cfr. anche C.M. 11/E/2014).
In particolare:
Infine, si ricorda che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 ed agevolabili con il “50%” la legge di Stabilità 2015 (art.1, co.657) ha previsto l’aumento, dal 4% all’8%, della ritenuta operata dalle banche al momento dell’accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall’impresa esecutrice degli interventi.7
1. Come noto, accogliendo le istanze dell’ANCE, l’art.1, co. 48, della legge 190/2014, dal 1° gennaio 2015 ha esteso il termine a 18 mesi, originariamente fissato a sei dalla fine dei lavori di recupero del fabbricato, entro cui deve essere effettuata la cessione dell’abitazione. In tale ipotesi, la detrazione del 50% va calcolata forfetariamente, su un importo pari al 25% del corrispettivo di acquisto, da assumere nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (cfr. ANCE “DdL «Stabilità 2015» – Detrazione del 50% per acquisto di abitazioni ed Ecobonus”-ID n.18736 del 19 dicembre 2014 ed ANCE “Bonus per il recupero e la riqualificazione energetica degli edifici: le novità per il 2015” –
2. Gli elettrodomestici devono essere di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). Inoltre, i mobili e gli elettrodomestici devono essere nuovi (non usati – C.M. 29/E/2013).
3. Il beneficio relativo all’arredo è riconosciuto in caso di esecuzione degli interventi di:
– manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni;
– manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia;
– ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, in presenza dello stato di emergenza;
– restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riferiti ad interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione, ovvero da cooperative edilizie, che provvedano, entro 6 mesi dalla fine dei lavori, alla successiva vendita.
4. Fra le spese agevolabili sono incluse anche quelle di trasporto e montaggio.
5. Si tratta delle zone sismiche 1 e 2, individuate in base ai criteri idrogeologici di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 2003.
6. Come noto, questa forma di agevolazione si applica relativamente agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio dei lavori è stata presentata a partire dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge 90/2013, di conversione del D.L. 63/2013.
7. Ai sensi dell’art.25 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010.
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