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Dal prossimo 31 marzo 2015 tutte le Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare dai propri fornitori fatture emesse (o trasmesse) in forma cartacea e, soprattutto, non potranno procedere ad effettuare pagamenti, nemmeno parziali, fino al ricevimento della fattura in formato elettronico.
In merito, la Circolare n. 1/DF del 9 marzo 2015 del Dipartimento delle Finanze del MEF, oltre a ripercorrere l’iter normativo che ha disciplinato la fatturazione elettronica fino ad oggi, ne ha chiarito l’ambito soggettivo e le relative date di decorrenza.
Come noto, in attuazione della normativa comunitaria (Direttiva 2010/45/UE), l’art.1, co. 209-214, della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008) ha previsto l’introduzione dell’obbligo di fatturazione, in forma elettronica, delle operazioni eseguite nei confronti di Pubbliche amministrazioni, con il duplice divieto di accettazione di fatture emesse in forma cartacea e di pagamento delle stesse.
Successivamente, con il D.M. 3 aprile 2013, n. 55 sono state stabilite le date di decorrenza (in modo differenziato in base ai diversi soggetti pubblici) e le regole da seguire, mediante la piattaforma elettronica (Sistema di Interscambio – SdI)1, per la preparazione e la trasmissione delle fatture elettroniche.
Sul punto, al fine di meglio chiarire le disposizioni contenute nel suddetto Decreto, la Circolare n.1/DF/2015 precisa che:
A tal riguardo, il MEF ricorda i termini di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica:
1 – In merito si ricorda che, il suddetto Sistema di Interscambio ha già recepito le novità relative allo Split Payment, prevedendo un nuovo valore da aggiungere (all’interno del campo “Esigibilità IVA”) nei casi di scissione dei pagamenti (“S”). In sostanza, i valori selezionabili all’interno della fattura elettronica sono 3: “I” per l’IVA a esigibilità immediata; “D” per l’IVA a esigibilità differita ed “S” scissione dei pagamenti.
2 – Per completezza, si elencano i soggetti come individuati dalla C.M. 1/DF/2015, ovvero “gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI”.
3 – In merito, si ricorda che l’art. 25 del DL 66/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014, ha anticipato al 31 marzo 2015 la scadenza (originariamente prevista per il 6 giugno 2015) per gli enti locali, entro cui doveva essere emanato il decreto ministeriale per la loro corretta individuazione (come previsto dalla legge 244/2007). Sul punto, il MEF ha chiarito che per gli enti locali non è necessario attendere l’emanazione di un apposito decreto ministeriale, essendo sufficiente la loro individuazione in base all’elenco ISTAT.
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