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Split payment e “reverse charge”: Nuovo Modello per i rimborsi del credito IVA

10 Aprile 2015
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Approvato il nuovo Modello IVA TR, da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate per richiedere il rimborso, o l’utilizzo in compensazione, del credito IVA trimestrale derivante anche dalle operazioni assoggettate al meccanismo dello “split payment”, in vigore dal 1° gennaio 2015.

Questo il contenuto del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot.2015/39968 del 20 marzo 2015, pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, la cui emanazione si è resa necessaria a seguito delle modifiche apportate dall’art.13 del D.Lgs. 175/2014 (cd. “decreto semplificazioni fiscali”) alla procedura dei rimborsi dei crediti IVA.

Il Modello è stato adeguato, inoltre, per tener conto dell’entrata in vigore del sistema della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”, di cui all’art.17-ter del D.P.R. 633/1972) nelle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché dell’estensione del meccanismo del “reverse charge” ad alcune prestazioni di servizi riguardanti gli edifici (art.17, co.6, lett.a-ter, del citato D.P.R. 633/1972).

Il nuovo Modello IVA TR, disponibile unitamente alle relative istruzioni e da utilizzare a decorrere dalle richieste di rimborso o di compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2015, contiene le seguenti novità:

  • nuove fattispecie assoggettate al meccanismo del “reverse charge”, incluse quelle previste dall’art.17, co.6, lett.a-ter, del D.P.R. 633/1972, riguardanti i servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici e che, per il settore edile, si aggiungono a quelle rese in subappalto, assoggettate al meccanismo già dal 2007.

Tali operazioni vanno indicate, solo per l’imponibile, nel rigo TA12, con l’avvertenza che per le stesse, a differenza delle prestazioni rese da subappaltatori di lavori edili, non è prevista alcuna priorità nel rimborso del credito IVA;

  • operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni assoggettate al meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”, previsto dall’art.17-ter del D.P.R. 633/1972).

L’imponibile di tali operazioni va indicato nel rigo TA13.

Inoltre, tenuto conto che, per queste, spetta il rimborso in via prioritaria del credito IVA, è stato individuato l’apposito codice 6, da indicare nel rigo TD8, riservato proprio ai “soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art.17-ter”. Nello stesso rigo, nel campo 2-“Imposta relativa alle operazioni di cui all’articolo 17-ter”, dovrà essere indicato l’ammontare dell’imposta applicata su queste operazioni, alla luce del fatto che il rimborso prioritario spetta entro il limite di tale importo;

  • apposizione del visto di conformità e attestazione delle condizioni patrimoniali e del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, qualora l’ammontare del credito IVA chiesto a rimborso sia di importo superiore a 15.000 euro (ai sensi del nuovo art.38-bis del D.P.R. 633/1972, come riscritto dall’art.13 del D.Lgs. 175/2014).

I contribuenti, richiedenti il rimborso del credito IVA per un ammontare superiore a 15.000 euro ed esonerati dal prestare garanzia, devono indicare nel rigo TD8 – campo 3 “Esonero garanzia” il codice 1, per specificare che l’istanza è dotata di visto di conformità (o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo) e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni patrimoniali e del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Come chiarito dalla C.M. 32/E/2014, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è resa mediante la sottoscrizione dellospecifico riquadro del rigo TD8 del Modello, fermo restando che la stessa, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento d’identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia l’istanza ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

Anche il visto di conformità deve essere apposto direttamente nell’apposito riquadro del rigo TD8, riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Resta fermo che il credito IVA, oltre che essere chiesto a rimborso, può essere utilizzato anche in compensazione con altre imposte o contributi (cd. compensazione “orizzontale” o “esterna”, mediante Modello F24, ai sensi del combinato disposto dell’art.17 del D.Lgs. 241/1997 e dell’art.8 del D.P.R. 542/1999).

A tale scopo, il contribuente indicherà nella sezione 2 del quadro TD del Modello TR gli importi del credito IVA chiesti a rimborso (rigo TD6) e/o utilizzati in compensazione (rigo TD7).

Si ricorda, infine, che, come chiarito dalla R.M. 99/E/2014, il contribuente può variare la scelta di utilizzo (tra rimborso e compensazione, o viceversa) del credito IVA trimestrale, trasmettendo un nuovo Modello TR anche oltre i termini stabiliti per la sua presentazione (ossia anche oltre l’ultimo giorno del mese successivo al termine del trimestre di riferimento).

In tal modo, può essere operata la modifica della scelta:

  • da rimborso a compensazione, a condizione che l’ufficio territorialmente competente non abbia già concluso la fase istruttoria e non sia stata validata la disposizione di pagamento,
  • da compensazione a rimborso, a condizione che il credito non sia stato utilizzato in compensazione prima della rettifica dell’istanza originaria.

 

20051-relative istruzioni.pdfApri

20051-nuovo Modello IVA TR.pdfApri

20051-Provvedimento AdE prot 2015-39968.pdfApri
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