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Appalti pubblici: basta la domanda di iscrizione alle white list

4 Ottobre 2015
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L’articolo 11-bis del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, c.d. “Enti locali” – convertito con modificazioni dalla Legge 125/2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.188 del 14 agosto 2015 (SO n. 49) – prevede che le disposizioni transitorie dell’articolo 29, comma 2, del D.L. 90/2014, inerenti la domanda d’iscrizione agli elenchi prefettizi delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, commi 52 e segg. della legge n. 190/2012, continuano ad applicarsi fino all’attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Ciò significa che, fino all’entrata in funzione della banca dati nazionale (prevista per il prossimo mese di gennaio) , continua a sussistere per le stazioni appaltanti, l’obbligo di procedere alla stipula dei contratti o all’autorizzazione dei subappalti sulla base della sola presentazione della domanda di iscrizione all’elenco, fermo restando che, in caso di sopravvenuto diniego dell’iscrizione, le stesse amministrazioni recedono dai contratti o revocano le autorizzazioni.

Con la conversione del D.L. 78/2015 è stato così accolto l’appello lanciato dall’ANCE che aveva in più occasioni sottolineato la sussistenza di molte difficoltà da parte delle Prefetture ad evadere le domande di iscrizione nei tempi previsti, anche in considerazione della necessaria complessità del procedimento di indagine diretto ad accertare l’inesistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa che consente l’iscrizione negli elenchi. La stessa ANCE aveva pertanto richiesto di prorogare oltre il previsto termine del 25 giugno 2015 la disposizione transitoria che consentiva di equiparare la domanda di iscrizione negli elenchi all’iscrizione stessa, ai fii della stipula dei contratti o dell’autorizzazione ai subappalti.

Il citato articolo 11-bis è, infatti, coerente con la richiesta di intervento, auspicato dall’ANCE, che ha portato il legislatore ad introdurre una nuova disposizione “in materia di economia legale”, riguardante il regime transitorio delle white-list.

È, inoltre, da evidenziare che dalla lettura della norma – in cui è sancito che ad oggi “continuano ad applicarsi” le disposizioni transitorie suddette – non emerge alcuna discontinuità nella valenza della sola richiesta di iscrizione alla white-list.

Pertanto, le pubbliche amministrazioni sono libere acquisire la documentazione antimafia relativa alle imprese operanti nei settori a più alto rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 53 della Legge 190/2012), o consultando direttamente le ”white list’, laddove l’iscrizione sia già avvenuta, oppure verificando il deposito della relativa domanda di iscrizione, anche nel caso in cui la richiesta:

· sia antecedente al 25 giungo scorso;

· sia stata effettuata tra quest’ultima data e il 16 agosto u.s. (giorno in cui è entra in vigore la citata legge di conversione);

· sia successiva al 16 agosto.

Con l’occasione, si evidenzia che anche la richiesta di iscrizione nell’elenco (white-list) istituito presso ciascuna Prefettura ha valenza su tutto il territorio nazionale e può essere utilizzata, ai fini della certificazione antimafia, anche per attività diverse da quelle per le quali è stata fatta richiesta, con ciò considerando che le imprese interessate da tali elenchi possono operare in diversi campi di attività.

Infatti, dalla perfetta equivalenza tra domanda ed iscrizione consegue che anche la sola domanda d’iscrizione in settori diversi da quelli cui si riferisce il contratto di appalto o di subappalto, può esonerare la stazione appaltante dal dover richiedere la documentazione antimafia relativa all’impresa.

22175-Art 11 bis DL 78 2015.pdfApri
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