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Legge di Stabilità 2016 Regione Siciliana

7 Aprile 2016
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Pubblicata sul S.O. n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 12 del 18 marzo 2016 la Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 recante : Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di Stabilità, entrata in vigore lo stesso giorno di pubblicazione

Da una prima lettura dei contenuti si segnalano di seguito le disposizioni di maggiore interesse:

Art. 33 – Edilizia sovvenzionata ed agevolata
Prevede per il triennio 2016-2018 l’utilizzo delle risorse trasferite dallo Stato per l’edilizia sovvenzionata ed agevolata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, ad oggi non ancora utilizzate, per il finanziamento di analoghi interventi previsti nel bilancio della Regione, già finanziati con risorse regionali.

Il plafond previsto è di circa 140 M€ suddiviso per annualità come riportato nella seguente tabella:

Art. 39 – Approvazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM)
La norma, fermo restando la competenza dei Comuni all’adozione dei Piani di utilizzo delle Aree Demaniali (PUDM), fissa in 90 giorni il termine perentorio di approvazione degli stessi da parte dell’Assessorato Territoriale e dell’Ambiente, decorsi i quali i piani acquisiscono efficacia.

Decorsi sei mesi dall’entrata in vigore, è prevista la nomina di Commissari ad Acta nei confronti dei Comuni che non hanno provveduto alla redazione del PUDM, ridefinendo altresì il contenuto del mandato.

Gli articoli 40 e 41 disciplinano rispettivamente l’affidamento delle gestioni amministrative dei beni del demanio marittimo ai comuni e la valorizzazione ed utilizzazione a fini economici dei beni immobili del demanio marittimo regionale tramite concessione.

Altre disposizioni in materia sono contenute agli articoli 42 e 43

Art. 44 – Norme in materia di autorizzazioni ambientali
La norma apporta integrazioni all’articolo 91 della L.R. 9/2015 con cui è stata istituita la Commissione tecnica specialistica per le istruttorie tecniche per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

Fissa le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie introitate dalla Regione con vincolo di destinazione sul capitolo di spesa e definisce inoltre la durata (triennale) e la composizione della Commissione (30 commissari esterni).

Art. 45 – Modifiche all’art. 3 della l.r. 27 dicembre 1978, n,. 71
La disposizione allinea i termini della normativa urbanistica di pubblicità e partecipazione dei cittadini, attraverso la presentazione di osservazioni, fissandoli in 60 giorni, così come previsto per gli atti di natura ambientale.

Si dispone altresì che la pubblicità del piano (o delle varianti) e degli atti aventi rilevanza ambientale (Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ex art. 12 del d.lgs. 3.4.2006, n.152 e ss.mm.ii.; Rapporto Ambientale ex art. 13; parere V.A.S. ex art. 15) debba avvenire contestualmente all’atto dell’adozione da parte del consiglio comunale.

Sono così pertanto sottoposti all’obbligo di pubblicazione gli schemi di provvedimento, le delibere di adozione o approvazione ed i relativi allegati tecnici per tutti i piani e programmi di governo del territorio di natura urbanistica, e loro varianti inclusi piani e programmi relativi alla localizzazione di insediamenti commerciali e grandi strutture di vendita.

La norma ha come obiettivo il superamento di possibili conseguenze sanzionatorie a seguito del caso EU Pilot 7353/15 ENVI aperto dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia/Regione siciliana per la presunta non conformità con la direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS), concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.

Art. 46 – Composizione commissione gare di appalto
E’ sostituito il comma 6 dell’art. 9 della L.R. 12/04/2011 n. 12 che per le gare da espletarsi con l’OEPV prevede la composizione della commissione mediante sorteggio pubblico da effettuarsi entro 2 giorni lavorativi dalla scadenza di presentazione delle offerte. E’ individuato il metodo di scelta del Presidente e del 2° componente e dei professionisti esterni che devono essere “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’appalto”. E’ previsto infine come procedere, nel caso in cui quest’ultimi siano inscritti nell’apposito elenco in numero inferiore a tre.

Art. 47 – Parcheggi di interscambio
La norma rende disponibili le somme residue non utilizzate, o provenienti da provvedimenti di revoca, a valere sulla legge 22 marzo 1989, n. 122, per la realizzazione di parcheggi di interscambio finalizzati a ridurre l’afflusso dei veicoli privati nei centri urbani, attraverso l’interscambio con sistemi di trasporto collettivo, urbano e extraurbano.

Per tali finalità l’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, alla Mobilità ed ai Trasporti, concede ai Comuni, che vi provvedono direttamente, contributi in conto capitale pari al costo delle opere, comprensivi delle spese tecniche, degli oneri per l’acquisizione delle aree secondo due piani di ripartizione della spesa, predisposti sulla scorta di due appositi avvisi, accompagnati da circolare attuativa (linee guida), rivolti uno alle tre città metropolitane, ed un altro ai Comuni con popolazione residente superiore ai trenta mila abitanti.

La ripartizione delle somme tra le tre città metropolitane, avverrà proporzionalmente al numero di abitanti delle stesse, così pure per i Comuni isolani con popolazione superiore ai trenta mila abitanti.

Le opere, alla data di emanazione della circolare attuativa dovranno essere già inseriti nei Piani Urbano del Traffico, approvati ed adottati dai singoli Comuni beneficiari.

Si ricorda che per le tre città metropolitane, la dotazione finanziaria sarà pari ad € 90.800.248,30, mentre per i Comuni con popolazione residente superiore ai trenta mila abitanti, la dotazione finanziaria è pari ad € 12.596.965,48.

Art. 69 – Proroga del termine in materia di sottotetti
Dispone la proroga, all’art. 18 comma 1 L.R. 4/2003 e s.m.i., del recupero ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati degli edifici esistenti e regolarmente realizzati alla data del 31 dicembre 2018.

Art. 70 – Proroga dei termini in materia di interventi di edilizia agevolata
L’articolo proroga al 31 dicembre 2018 il termine di realizzazione degli interventi di cui all’art. 6 della L.R. 6/2010 Cd. Piano Casa (Art. 2 Ampliamento degli edifici esistenti e 3 Rinnovamento del patrimonio edilizio esistente).

Detto termine era stato fissato al 31 dicembre 2016 dall’art. 93 del L.R. 9/2015, prorogando a sua volta il termine fissato al 31 dicembre 2015 dall’art 9 dal comma 5 dell’art. 72 L.R. 21/2014

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