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L’Indennizzo per il ritardo nella conclusione di un procedimento

31 Agosto 2016
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In caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento all’interessato deve essere corrisposto un indennizzo per il mero ritardo nella misura di 30,00 euro per ogni giorno di ritardo, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la conclusione del procedimento, per un importo massimo di 2000,00 euro.

E’ questa una norma contenuta nell’articolo 2bis, comma 1bis, della Legge 241/90 introdotta nel 2013 dall’articolo 28 del Decreto Legge 69/2013, convertito in legge 98/2013.

Si ricorda che questa norma ha da un lato introdotto la normativa relativa al diritto di un indennizzo in caso di ritardo della conclusione del procedimento e dall’altro aggiunto un nuovo comma all’art. 2bis della Legge 241/90 (il comma 1bis) con cui si prevede che, fatto salvo quanto previsto in tema di risarcimento del danno e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, “in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400”. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento”.

Con la sentenza del 12 maggio 2016, n. 428 il Tar Sardegna, nel riconoscere all’istante il diritto all’indennizzo, ha chiarito che, ai fini dell’ottenimento dell’indennizzo, non occorre la dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale (prova del danno, comportamento colposo o doloso della pubblica amministrazione, nesso di causalità), essendo sufficiente il superamento del termine di conclusione del procedimento. Tuttavia, ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo, una volta scaduti i termini per la conclusione del procedimento, l’istante deve entro il termine perentorio di venti giorni ricorrere all’autorità titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9bis, della Legge 241/90 richiedendo l’emanazione del provvedimento non adottato, (per l’applicazione della normativa si veda il Dossier Vademecum poteri sostitutivi e autotutela).

In allegato la sentenza del Tar Sardegna n. 428/2016 

25631-Sen Tar Sardegna n 428-2016.pdfApri
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