In caso di mancato utilizzo del permesso di costruire, il comune ha l’obbligo di restituire quanto già corrisposto dal privato a titolo di contributo di costruzione. Lo ha ribadito il TAR Toscana (sez. III, 12 ottobre 2018, n. 1312), precisando che l’amministrazione comunale è tenuta a restituire anche gli interessi legali poiché si è in presenza di una fattispecie di indebito arricchimento ed in particolare di “indebito oggettivo” di cui all’art. 2033 del Codice civile.
Tale articolo prevede infatti che “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento se chi lo ha ricevuto era in mala fede oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Nella fattispecie – relativa ad un permesso di costruire non utilizzato per impossibilità di allacciare l’immobile da realizzare alla rete idrica – il privato, sollecitato più volte il comune al rimborso di quanto corrisposto a titolo di contributo di costruzione senza ottenere risposta, ha chiesto al giudice, oltre agli interessi legali, anche il maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2 del Codice civile, costituito in particolare dalla rivalutazione monetaria. Al riguardo il TAR ha:
riconosciuto gli interessi legali a partire dalla data di presentazione della domanda di restituzione al Comune, avendo riscontrato la buona fede di quest’ultimo;
non riconosciuto la rivalutazione monetaria o comunque il risarcimento danno poiché l’art. 2033 genera la sola obbligazione di restituzione delle somme con gli interessi. In ogni caso ha precisato che il risarcimento del danno è comunque subordinato alla dimostrazione di aver subito un danno superiore all’importo degli interessi legali.
In allegato la sentenza del TAR Toscana 1312/2018