Approvato dall’Agenzia delle Entrate lo schema di “Certificato di affidabilità fiscale”, utile ai fini dell’esonero dai nuovi obblighi di versamento delle ritenute negli appalti e subappalti.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 54730 del 6 febbraio 2020 avvia così il percorso di definizione delle modalità applicative della nuova disciplina contenuta nell’art.4 del Dl 124/2019 (convertito con modifiche nella legge 157/2019). Si è ora in attesa della circolare esplicativa sui temi di maggior criticità, che, da anticipazioni, dovrebbe essere emanata entro la prossima settimana.
Nel Provvedimento, l’Amministrazione finanziaria condivide, tra le altre, la posizione dell’ANCE sulle modalità di calcolo dei versamenti in conto fiscale, che s’intende come importo complessivo e non medio dei versamenti effettuati nel triennio di riferimento, nonché in tema di regolarità rispetto agli avvisi di accertamento, il cui importo minimo rilevante (50.000 euro) va riferito ai soli debiti d’imposta e non già anche agli interessi e alle sanzioni.
Sul tema, si ricorda che, con l’entrata in vigore dell’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi.
Ai sensi del co.5 del citato art.17-bis, i nuovi obblighi non trovano tuttavia applicazione se le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie comunicano al committente, tramite apposita certificazione (messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con validità di 4 mesi dalla data del rilascio), la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza per la trasmissione della suddetta documentazione, di specifici requisiti (verificati congiuntamente), riguardanti la durata minima dell’esercizio dell’attività e la regolarità fiscale, sia sotto il profilo dichiarativo che accertativo.
Il suddetto certificato (cfr. Allegato A), quindi, è messo a disposizione dell’impresa o di un suo delegato, a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa.
La stessa impresa, laddove ritenga non siano stati considerati ulteriori dati, può segnalare tali difformità all’ufficio che ha emesso il certificato, il quale, a valle della necessaria verifica, procede all’emissione di una nuova attestazione.
Si rammenta, inoltre, che la sussistenza dei requisiti è verificata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati risultanti da specifiche banche dati secondo quanto indicato nell’Allegato B del medesimo provvedimento.
Requisiti da verificare |
Banca Dati |
Precisazioni |
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Anagrafe Tributaria |
La verifica deve essere fatta con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di 3 anni |
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Anagrafe Tributaria |
Il controllo deve essere effettuato sulle dichiarazioni dei redditi nell’ultimo triennio, procedendo a ritroso con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta. |
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Anagrafe Tributaria |
Per effettuare il confronto tra versamenti registrati in conto fiscale e ricavi e compensi percepiti, si devono considerare i periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio. Inoltre, il limite del 10% si deve calcolare sul totale dei versamenti in conto fiscale registrati nei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio rispetto al totale complessivo dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime. |
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Agenzia Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.a. |
Rilevano esclusivamente i debiti riferiti ad imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi. |
Con la suddetta certificazione di affidabilità, le imprese che possiedono i requisiti possono continuare a pagare, in relazione ai propri dipendenti impiegati nell’opera, non solo le ritenute fiscali, ma anche i contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi obbligatori mediante compensazione coi propri crediti fiscali.