Con l’allegata circolare n. 8/20, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni nuovi chiarimenti in merito ai criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l’emergenza epidemiologica COVID 19.
Tra le novità, la nota ministeriale, ferme restando tutte le precedenti indicazioni operative fornite dall’Inps e già oggetto delle Comunicazioni Ance, a cui si fa esplicito rinvio, in relazione alla richiesta di Cigo per Covid 19 nazionale ha confermato, come auspicato, l’estensione del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale a tutti i lavoratori assunti alla data del 17 marzo 2020, per un periodo massimo di nove settimane, decorrente dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.
A tal riguardo, nel far riserva di comunicare tempestivamente le indicazioni dell’Inps, a seguito di informali contatti, sembrerebbe che per tali lavoratori non sarà necessario presentare una nuova domanda ma sarà sufficiente una semplice comunicazione ad integrazione dell’elenco dei lavoratori già presentato.
Per quanto di propria competenza, il dicastero, in relazione alla possibilità di sostituire il trattamento straordinario, compreso quello riconducibile alla causale di crisi industriale complessa, con quello ordinario con causale “Covid 19 nazionale – sospensione Cigs, ha chiarito che verranno presi in considerazione sia i trattamenti di Cigs già autorizzati, sia quelli in corso di istruttoria le cui sospensioni o riduzioni di orario siano in corso alla data del 23 febbraio, considerando tali quelli perfezionati o attivati dopo la data del 23 febbraio 2020 fino alla data del 28 marzo 2020.
La circolare, infine, per quanto di interesse, dispone che per le richieste di CIG in deroga effettuate da imprese plurilocalizzate, ovvero con unità produttive/operative in cinque o più regioni o provincie autonome sul territorio nazionale, la domanda per l’ammissione al relativo trattamento vada presentata direttamente a Ministero del Lavoro. Il trattamento in deroga, vista la situazione emergenziale, potrà essere richiesto anche in favore dei lavoratori sospesi, che siano ancora alle dipendenze di imprese fallite.