Con sentenza n. 8 del 2 aprile u.s., l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato – nel decidere direttamente la causa in relazione alla quale è stato effettuato il deferimento della questione di diritto, ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p.a. – ha ritenuto insussistenti, nel caso di specie, i presupposti per configurare la deroga all’obbligo di esclusione del concorrente che abbia omesso tale indicazione, così come delineato dalla Corte di Giustizia Europea nella pronuncia del 2 maggio 2019 (C -309/18).
Si ricorda che, con tale ultima pronuncia, la CGUE ha stabilito che il diritto comunitario non è ostativo ad una normativa nazionale, come quella italiana, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporti l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non sia stato specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici.
Tuttavia, ha precisato la Corte, qualora le disposizioni della gara d’appalto non abbiano consentito agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche (circostanza, peraltro, rimessa all’accertamento del giudice del rinvio), il diritto comunitario non osta alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice.
Con la pronuncia in commento, l’Adunanza Plenaria ribadisce il principio secondo cui solo la materiale impossibilità di indicare i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza nei modelli predisposti dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte, può legittimare il soccorso istruttorio, al fine di consentire al concorrente la dimostrazione di aver incluso i suddetti costi all’interno della propria offerta.
In particolare, il Collegio ha evidenziato che, a seguito della citata sentenza della Corte di Lussemburgo, le decisioni di merito prese dagli organi nazionali di giustizia amministrativa, ferma la compatibilità con il diritto europeo degli automatismi espulsivi conseguenti al mancato rispetto delle previsioni di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, sono rivolte unicamente a delineare la portata dell’eccezione alla regola dell’esclusione.
Eccezione che viene collegata all’accertamento, in fatto, della impossibilità di indicare le voci dei summenzionati costi nei modelli predisposti dall’amministrazione.
Ora, nel caso di specie, tale eccezione non è stata ravvisata.
Viceversa, è stato ritenuto che l’impresa aggiudicatrice sia stata illegittimamente ammessa alla procedura di soccorso istruttorio dalla stazione appaltante per sanare la mancata indicazione dei costi della manodopera nella propria offerta, dal momento che tale indicazione non era materialmente impossibile.
Pertanto, la stazione appaltante, appurata la violazione dell’obbligo di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, avrebbe dovuto escludere automaticamente l’impresa, non potendo essa beneficiare, alla luce delle osservazioni sopra svolte, del meccanismo del soccorso istruttorio.