I proprietari di “unifamiliari” hanno tempo fino al 30 settembre per effettuare il 30% dei lavori necessario per accedere al Superbonus in vigore sino a fine anno, alle banche, invece, viene riconosciuta la possibilità di un’ulteriore cessione del credito derivante dai bonus edilizi, verso i propri clienti “professionali”.
Queste le due importanti novità introdotte, in tema di bonus, dal Decreto legge 50/2022 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.114 del 17 maggio 2022 ed in vigore dal 18 maggio 2022.
A ciò si aggiunge l’aggiornamento delle FAQ dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce l’esatta portata del divieto di cessioni parziali dei crediti derivanti dalle prime cessioni e sconti in fattura, comunicati all’Amministrazione finanziaria dal 1° maggio 2022.
In particolare, il DL 50/2022, come accennato, modifica nuovamente la disciplina del Superbonus in tema di termini di vigenza dell’agevolazione per gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle cd. abitazioni “unifamiliari” e quella della cessione del credito.
Entrambe le modifiche vengono apportate dal comma 1 dall’art. 14 che:
alla lettera a) modifica il comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, prorogando al 30 settembre 2022 il termine, in precedenza fissato al 30 giugno 2022, entro cui i proprietari di villette unifamiliari devono aver effettuato il 30% dei lavori onde poter fruire del Superbonus sino al 31 dicembre 2022.
La norma precisa anche che nel calcolo del 30% dei lavori possono essere compresi anche quelli non agevolati al 110%. Questa possibilità, che consente più agevolmente di raggiungere il limite imposto dalla norma per l’accesso alla detrazione potenziata a favore delle persone fisiche, era per altro già contenuta in una delle FAQ sul Superbonus presenti sul sito dell’Agenzia.
alla lettera b) introduce la possibilità per le banche o per le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere, in ogni momento, il credito derivante dai bonus edilizi ai propri clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza che a questi sia consentita un’ulteriore cessione.
I clienti professionali sono quelli individuati dalla Consob ai sensi dell’art. 6, comma 2-quinquies del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Dlgs n. 58/1998).
In particolare trattasi dei: soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali: banche; imprese di investimento; altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; imprese di assicurazione; organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; fondi pensione e società di gestione di tali fondi; i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); altri investitori istituzionali; agenti di cambio; le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: totale di bilancio: 20.000.000 EUR; fatturato netto: 40.000.000 EUR; fondi propri: 2.000.000 EUR; gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
Va precisato che questa disposizione modifica quanto di recente disposto dal DL 17/2022 (legge 34/2022), che interveniva sulla disciplina della cessione del credito derivante dai bonus edilizi, per consentire solo alle banche di effettuare una quarta cessione del credito, esclusivamente in relazione ai crediti per i quali fossero già esauriti i 3 passaggi, e solo verso i propri correntisti, senza altra possibilità per questi ultimi se non quella di compensare il credito.
Con la nuova modifica viene consentito alle banche, in qualunque momento, dunque anche prima di aver esaurito i 3 passaggi possibili, di effettuare una cessione a favore dei propri clienti correntisti “professionali”.
La cessione a questi ultimi, però, blocca i passaggi del credito, che quindi non può più essere ceduto.
Pertanto, attualmente, il credito d’imposta generato da interventi edilizi agevolati dai suddetti bonus, anche quando spettante all’impresa esecutrice in virtù dello sconto praticato in fattura è cedibile:
1 prima volta a soggetti terzi incluse le banche e gli altri intermediari finanziari;
2 ulteriori volte solo a banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni
1 ulteriore volta (dopo l’acquisizione del credito) solo da parte delle banche o delle società appartenenti ad un gruppo bancario a favore dei propri correntisti “professionali”, senza facoltà per questi ultimi di ulteriore cessione.
Sempre su quest’ultimo tema, è intervenuta lo scorso 19 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate precisando, con una FAQ, l’esatta portata del divieto di cessioni parziali dei crediti derivanti dalle prime cessioni e sconti in fattura, comunicati all’amministrazione finanziaria dal 1° maggio 2022 (ai sensi di quanto previsto dal comma 1-quater dell’articolo 121 del DL 34/2020, introdotto DL 4/2022 cd. ”Sostegni-ter”).
In particolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il divieto di cessione parziale si riferisce alla singola quota annuale e non impedisce la cessione delle singole rate per intero.
Di conseguenza, le cessioni, anche quelle successive alla prima, possono avere ad oggetto anche solo una, o alcune, delle rate di cui è composto il credito. Mentre ciascuna rata deve però essere ceduta per intero, anche se in momenti successivi.
Le singole rate non cedute possono essere utilizzate in compensazione con F24, anche in modo frazionato.
A livello operativo, già in fase di caricamento sulla Piattaforma i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti sono suddivisi in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa. Ogni rata annuale avrà il suo codice univoco che consentirà, quindi, di tracciarne i vari passaggi.
Per quanto riguarda le ulteriori disposizioni di interesse contenute nel DL 50/2022, va segnalato anche l’art. 21, che, per il 2022, innalza dal 20% al 50% (nel limite massimo annuale di 1mln di euro) il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali connessi a quelli in beni materiali “Industria 4.0” di cui all’allegato B alla legge 232/2016.
Si tratta delle spese per software, piattaforme e applicazioni, nonché per servizi relativi all’utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ovvero anche entro il 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione.